La condanna per reato compreso nell’art. 380 cpp, anche se ostativa al permesso di soggiorno, deve essere valutata alla luce della attuale pericolosità e del positivo inserimento sociale, anche in assenza di legami familiari.
Né l’art. 26 TUI né le disposizioni attuative escludono la possibilità di rilascio del visto per lavoro autonomo tramite società di persone costituite da meno di tre anni.
Permesso di soggiorno CE: l’effetto ostativo della condanna è superato dalla valutazione del giudice di cessata pericolosità e revoca della libertà vigilata.
La presenza di familiari in Italia deve costituire un deterrente alla commissione di gravi reati e non una giustificazione per evitare il diniego del permesso di soggiorno.
Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26/6/2013 (Dublino III).