Il reddito necessario ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro deve essere inteso come contropartita di un’attività svolta in modo da contribuire al progresso materiale o spirituale della società.
È consentito il rinnovo del permesso di soggiorno per studio solo nei casi di corsi di studi pluriennali o quando il successivo corso di studi rappresenti la naturale prosecuzione o una specializzazione del precedente.
Non può essere rilasciato il permesso di soggiorno allo straniero che, giunto in Italia con visto rilasciato per lavoro nell’ambito dei flussi di ingresso, non abbia iniziato l’attività lavorativa per motivi personali.
È legittima l’espulsione di un cittadino senegalese omosessuale in quanto il codice penale del Senegal non punisce l’omosessualità in quanto tale.
Lo straniero espulso può ricongiungersi con la moglie residente in Italia in applicazione dello jus superveniens costituito dal D.Lgs. n. 5/2007.
L’incitamento a commettere atti di discriminazione razziale costituisce reato ex legge n. 654 del 1975 quando la discriminazione si fonda sulla qualità del soggetto e non sui comportamenti.