Va presentato al giudice ordinario il ricorso contro l’inerzia della questura che ha omesso di convocare lo straniero intenzionato a formalizzare la domanda di protezione umanitaria.
No all’espulsione se nel Paese di destinazione mancano i farmaci necessari a eliminare i rischi per la vita o maggiori danni alla salute dello straniero.
La domanda d’asilo del minore non accompagnato presentata in più di uno Stato membro deve essere trattata dallo Stato nel quale si trova il minore dopo avervi presentato la domanda.
Le motivazioni del rifiuto dell’ingresso di un cittadino Ue possono, in taluni casi ed in parte, essere secretate quando sussistano esigenze attinenti alla sicurezza dello Stato.