L’automatismo del diniego o della revoca del permesso di soggiorno è applicabile ai soli casi in cui il reato ostativo sia stato commesso successivamente all’entrata in vigore della legge 189/2002 e non riguarda coloro che abbiano creato una famiglia nel territorio nazionale.
La revoca del permesso di soggiorno già rinnovato, sulla base della scoperta della falsità della documentazione prodotta a suo tempo, è illegittima quando non sono motivate le effettive ragioni di pubblico interesse alla adozione del provvedimento.
La mancata previsione del “giustificato motivo” nel reato di cui l’art. 10 bis TULI è controbilanciata dall’istituto della improcedibilità per particolare tenuità fatto.
Non può essere espulso il coniuge straniero del cittadino italiano quando la mancata convivenza è solo momentanea e dovuta a contingenti motivi economici.
Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di famiglia non è subordinato al requisito della convivenza tra padre a carico e figlio maggiorenne.
L’appartenenza ad un’organizzazione terroristica e l’effettivo sostegno alla lotta armata non escludono automaticamente il riconoscimento dello status di rifugiato.