È illegittimo il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno opposto alla badante straniera che, giunta in Italia il giorno stesso del decesso della datrice di lavoro per la quale le era stato concesso il visto di ingresso, abbia iniziato un rapporto di lavoro con altro datore.
È legittimo il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, quando non sia stato documentato alcun reddito conseguito negli ultimi anni, a nulla valendo la disponibilità di un contratto stipulato a pochi giorni dalla scadenza del titolo di soggiorno.
È illegittimo il silenzio serbato dall’A. sull’istanza di rilascio della carta di soggiorno, protrattosi oltre i 90 giorni concessi dalla legge all’A. per provvedere.
Lo straniero è ammesso a provare, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 286/98, di possedere sufficienti mezzi di sostentamento, anche sopravvenuti successivamente alla presentazione della domanda di rinnovo, in quanto la valutazione della sussistenza dei requisiti va rapportata non solo al momento in cui lo straniero ha presentato la domanda, ma anche a quello in cui l'Autorità amministrativa si pronuncia effettivamente su di essa.
È legittimo il rifiuto del nulla osta al lavoro domestico per un connazionale all’estero quando il reddito del datore di lavoro non appare oggettivamente idoneo ad offrire sufficienti garanzie sull’instaurazione ed il mantenimento del rapporto lavorativo.
È illegittimo il diniego del rilascio del pds CE e la contestuale revoca del precedente pds, motivato con riferimento al fatto che l’interessato, per ottenere il precedente rinnovo, aveva fornito documentazione falsa circa un lavoro fittizio.
Le maggiori garanzie previste per i titolari del permesso di soggiorno CE non si estendono anche a coloro che soggiornano in Italia da oltre cinque anni ma che non hanno conseguito tale titolo.
È nullo il decreto di espulsione firmato dal vice prefetto aggiunto anziché dal prefetto o dal suo vicario.
È corretta la sentenza della corte di merito, che ha espresso il proprio assenso alla consegna alla Romania del cittadino rumeno, regolarmente residente in Italia, dove svolge attività lavorativa e vive con la moglie e la figlia di tre anni, per scontarvi la pena ad un anno e sei mesi di reclusione per il reato di guida in stato di ebbrezza.
L’articolo 12, comma 5 bis, introdotto nel TU dalla legge di conversione del d-l. 92/2008, prevede che il dolo specifico dell’ingiusto profitto debba intendersi riferito solo alla prima fattispecie, quella del dare alloggio a titolo oneroso, mentre nel secondo caso, invece, la cessione della esclusiva disponibilità di un immobile ad un irregolare integra un comportamento incriminato ex se.
L’Italia è condannata alle spese del procedimento per aver mantenuto nella propria legislazione il requisito della cittadinanza italiana per l’accesso all’impiego di capitano e comandante in seconda su tutte le navi battenti bandiera italiana, né può essere accolta a giustificazione dell’inadempimento la circostanza delle dimissioni del suo governo e della necessità di organizzazione di nuove elezioni politiche.