In determinate situazioni la segnalazione Schengen non giustifica l’automatico rigetto della domanda di regolarizzazione.
La valutazione di pericolosità sociale per il diniego di permesso ai soggiornanti di lungo periodo appare in qualche misura estesa anche ai meri dinieghi di rinnovo.
L’interpretazione evolutiva dell’art. 34 del d.P.R. n. 200/1967 consente di comprendere fra le funzioni attribuite al console anche quelle relative all’istituto dell’amministrazione di sostegno.
Una situazione normale, relativa alle comuni necessità evolutive proprie della minore età quale la frequenza scolastica, peraltro destinata a durare non già per un tempo determinato, non giustifica l’applicazione dell’art. 31, comma 3, TU.
Le garanzie difensive previste dal comma 4 dell’art. 14 del D.Lgs. 286/98 nel procedimento di convalida del trattenimento si estendono al procedimento di convalida della proroga.
Alla proroga del trattenimento pre-espulsivo del richiedente asilo devono applicarsi le garanzie ed i termini procedimentali previsti dal comma 4 dell’art. 14 del D.Lgs. 286/98 per la convalida del trattenimento.
La direttiva 2003/86/CE non consente di rifiutare il ricongiungimento familiare allo straniero che pur possedendo risorse stabili, regolari e sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari, alla luce del livello del suo reddito potrebbe nondimeno ricorrere all’assistenza speciale per provvedere a spese di sostentamento particolari.
Ai fini della revoca dello status di rifugiato l’art. 11, n. 1, lett. e), della direttiva 2004/83/CE, deve essere interpretato nel senso che il cambiamento delle circostanze nel paese terzo interessato deve avere un carattere significativo ed una natura non temporanea.
Il cittadino di uno Stato membro che sia stato occupato nel territorio di un altro Stato membro nel quale suo figlio prosegue gli studi può restare sul territorio di tale Stato membro in qualità di genitore affidatario anche se non dispone di risorse sufficienti.