La presentazione di documentazione falsa attestante un fittizio rapporto di impiego è idonea a giustificare la revoca del permesso di soggiorno motivata con l’indisponibilità dei mezzi di sussistenza.
È illegittimo il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno motivato con un giudizio di pericolosità sociale in considerazione dei suoi precedenti penali qualora già accertati in data antecedente ai precedenti rinnovi del titolo di soggiorno.
L’Amministrazione non può rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione senza valutare l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro dopo la scadenza del permesso, ma prima dell’adozione del provvedimento impugnato.
È dubbia la legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 3 e 3-bis, del D.Lgs. 286/98, nella parte in cui non consente al giudice di negare il nulla osta all'espulsione amministrativa per esigenze difensive.