Disegno di legge in materia di sicurezza pubblica proposto dal Ministro dell’interno ed approvato dal Consiglio dei Ministri in data 5 novembre 2010.


 
Ndr: testo non ufficiale CAPO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI LOTTA ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA Art. 1 (Disposizioni per garantire l’immediata disponibilità dei beni sequestrati dall’autorità giudiziaria) 1. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati sono affidati dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta, anche per le esigenze di polizia giudiziaria, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. 2. Se risulta che i beni mobili di cui all’articolo 2-undecies, comma 3 bis della legge 31 maggio 1965, n. 575 appartengono a terzi, i proprietari sono convocati dall’autorità giudiziaria procedente per svolgere, anche con l'assistenza di un difensore, le loro deduzioni e per chiedere...
 
(…)
 
Segue nello spazio riservato agli abbonati
 
 
Contenuto completo visibile previo abbonamento
Se sei già abbonato a Immigrazione.it accedi al portale con le tue credenziali per proseguire.