Trattenimento dello straniero presso il centro di identificazione ed espulsione. Rilascio della certificazione medica. Quesito.

Circolare del Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere del 17 febbraio 2010, n. 1019
 
In risposta al quesito proposto da codesta Questura, riguardante le iniziative che debbono essere adottate laddove il cittadino straniero rifiuti di sottoporsi alla visita del medico della Polizia di Stato, finalizzata al rilascio della certificazione sanitaria attestarne l'idoneità dello straniero alla vita in strutture comuni, si forniscono le seguenti indicazioni condivise, peraltro, con la Direzione Centrale di Sanità. Nel richiamare, in primo luogo, le linee di indirizzo già fornite al riguardo con circolare n.300/C/227995/12/214/14/2^ Div. del 15 maggio 1999, e le disposizioni successivamente diramate con la nota n.400/B/2004/336P/32.1/1°SERVIZIO del 26 maggio 2004, si evidenzia che il medico della Polizia di Sfato potrà effettuare la visita solo quando si verifichino condizioni di emergenza e nel caso di indisponibilità delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, allo scopo preposte. A tale proposito si rammenta che il fine della visita medica è solo quello di...
 
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