Indice di recerca: Unione europea - Libera circolazione delle persone, protezione internazionale, immigrazione

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30/3/2006 - Europea - Diritto dell'Unione europea - Corte di Giustizia delle CE
È conforme al diritto comunitario il rifiuto da parte del Ministero del Lavoro e dell’occupazione lussemburghese di concedere un permesso di lavoro al cittadino di un paese terzo coniugato con una cittadina lussemburghese. Egli infatti non gode del diritto di accedere ad un’attività subordinata sul territorio lussemburghese come conseguenza del diritto alla libera circolazione dei lavoratori esercitato dalla moglie che in Belgio aveva seguito un corso di formazione e svolto un tirocinio. Infatti, ai fini dell’applicazione dell’art. 11 del regolamento (CEE) n. 1612, relativo alla libe...
Corte di Giustizia delle Comunità europee, Sez. I, Sentenza del 30 marzo 2006

23/3/2006 - Europea - Diritto dell'Unione europea - Corte di Giustizia delle CE
Non può essere allontanata dal territorio belga una cittadina portoghese con la sola motivazione della mancanza delle risorse sufficienti a mantenere sé stessa e sua figlia, sì da non essere un peso per la finanza pubblica, senza ritenere sufficiente la dichiarazione di impegno fatta dal compagno dell’interessata, cittadino belga. La Corte ritiene contrastante con il diritto di libera circolazione dei cittadini dell’UE, garantito dall’art. 18 CE e dalla direttiva 634/1990, la prassi belga di richiedere che il cittadino dell’UE disponga di risorse personali per il proprio sostentamen...
Corte di Giustizia delle Comunità europee, Grande Sezione, Sentenza del 23 marzo 2006

23/3/2006 - Italiana - Amministrativo - TAR
È illegittimo il provvedimento con il quale un cittadino tedesco è stato respinto a seguito di un controllo al valico del Brennero e nel quale non è rintracciabile alcuna motivazione, se non un generico riferimento al ripristino dei controlli di frontiera in occasione del meeting del Social Forum europeo che in quei giorni si stava svolgendo a Firenze. Il provvedimento impugnato si pone in contrasto con la Convenzione di Schengen e con la normativa interna di attuazione, che disciplinano la libertà di circolazione e soggiorno dei cittadini dell’Unione europea. Possono porsi dei limiti a ...
TRGA Trentino Alto Adige, Sez. Bolzano, Sent. n. 118 del 23 marzo 2006

31/1/2006 - Europea - Diritto dell'Unione europea - Corte di Giustizia delle CE
Il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi incombenti dalle disposizioni della direttiva 64/221/CEE poiché ha rifiutato l’ingresso nello spazio Schengen a due cittadini algerini, coniugi di cittadine spagnole, per il solo motivo che essi sono stati inseriti dalla Germania nell’elenco delle persone non ammissibili del SIS. In base alla CAAS l’ingresso nello spazio Schengen è in linea di principio impedito allo straniero che risulti segnalato ai fini della non ammissione, indipendentemente da ogni valutazione sulla pericolosità sociale del soggetto. Tuttavia l’applicazione dellâ€...
Corte di Giustizia delle Comunità europee, Grande Sezione, Sentenza del 31 gennaio 2006

19/1/2006 - Europea - Diritto dell'Unione europea - Corte di Giustizia delle CE
Non limitandosi a subordinare il distacco di lavoratori cittadini di stati terzi in vista del compimento di una prestazione di servizi nel suo territorio ad una semplice previa dichiarazione dell’impresa avente sede in un altro Stato membro che intende procedere al distacco dei detti lavoratori ed esigendo che questi ultimi siano occupati da almeno un anno da tale impresa, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 49 CE. Corte di Giustizia delle Comunità europee, Sez. I, Sentenza del 19 gennaio 2006, nella causa C-244/04 avente ad ...
Corte di Giustizia delle Comunità europee, Sez. I, Sentenza del 19 gennaio 2006

17/1/2006 - Europea - Diritti fondamentali - Corte europea dei diritti dell'uomo
Costituisce violazione dell’art. 8 della CEDU il mancato rilascio di un permesso di soggiorno alla richiedente, residente in Francia da quattordici anni, per un periodo di tempo eccessivamente lungo, sì da determinare nella stessa un’ingerenza nella vita privata e familiare a causa della situazione di precarietà e di incertezza in cui ella ha versato per lungo tempo. Tale situazione non ha determinato tuttavia una violazione dell’art. 13 della CEDU in quanto il diritto francese ha assicurato alla ricorrente un insieme di ricorsi effettivi con i quali ella poteva far valere le proprie r...
Corte europea dei diritti dell’uomo, Sez. II, Sentenza del 17 gennaio 2006

17/11/2005 - Europea - Diritto dell'Unione europea - Corte di Giustizia delle CE
Accertato l’inadempimento della Grecia Non avendo provveduto ad adottare entro il termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le derivano dalla direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001. C...
Corte di Giustizia delle Comunità europee, Sez. VI, Sentenza del 17 novembre 2005

27/10/2005 - Europea - Diritto dell'Unione europea - Corte di Giustizia delle CE
Imponendo nella propria legislazione l’ottenimento di un permesso di lavoro per i cittadini dei Paesi terzi coniugati con lavoratori migranti dell’Unione europea e non conformando la propria legislazione al diritto comunitario, il Granducato di Lussemburgo ha violato gli obblighi derivanti dall’articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità. Corte di Giustizia delle Comunità europee, Sez. IV, Sentenza del 27 ottobre 2005, nella causa C-165/05 avente ad oggetto un ricorso per ...
Corte di Giustizia delle Comunità europee, Sez. IV, Sentenza del 27 ottobre 2005

8/9/2005 - Europea - Diritto dell'Unione europea - Corte di Giustizia delle CE
La Repubblica italiana, non avendo adottato entro il termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 28 maggio 2001, 2001/40/CE, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, fatta eccezione per l’art. 7 della stessa, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva. Corte di Giustizia delle Comunità europee, Sez. IV, sent. dell’8 settembre 2005 nel procedimento C-462/04. Commissione delle Comunità europee - Repubbl...
Corte di Giustizia delle Comunità europee, Sez. IV, sent. dell’8 settembre 2005

12/5/2005 - Europea - Diritto dell'Unione europea - Corte di Giustizia delle CE
L’ Italia è responsabile della discriminazione di fatto dei docenti di altri paesi della Comunità europea che desiderano lavorare in Italia. La loro partecipazione ai concorsi per l’insegnamento nella scuola pubblica incontra un trattamento penalizzante o quanto meno disomogeneo nei confronti delle esperienze acquisite nei paesi di origine. E’ escluso in ogni caso che un diverso trattamento degli insegnanti stranieri possa essere giustificato in base alla diversità degli ordinamenti, dei programmi ministeriali e dei contenuti adottati negli altri paesi della comunità europea. Corte d...
Corte di Giustizia, sez. II, sentenza del 12 maggio 2005