Protezione umanitaria. La condizione di genitore singolo con figlio minore giustifica il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5, co. 6, d.lgs. 286/1998 ora denominato “casi speciali”.

Massimo Cipolla e Giuseppe Dardari
1 agosto 2020


 
La sentenza della Corte di appello di Bologna sez. II civ., n. 1582/2020 pubblicata il 08.06.2020, rappresenta un caso non frequente di accoglimento parziale da parte della seconda sezione civile. Il Collegio felsineo rilevava che la condizione della giovane donna nigeriana – genitore singolo di figlia minore – come cristallizzata dal legislatore nell’elenco delle persone vulnerabili previsto dalla lettera h bis) del d.lgs. 25/2008, fosse causa unica giustificatrice della concessione all’interessata di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.  Se pur trattasi di una decisione che prescinde dal vissuto dell’appellante, è d’interesse ripercorrere quest’ultima nei suoi tratti essenziali. Nata ad Agbor, capitale del Delta State, la richiedente protezione doveva fuggire a soli 24 anni dalla Nigeria perché veniva perseguitata dai membri del culto Eye, i quali incolpavano lei e il fratello – quest’ultimo appartenente al gruppo rivale dei Black Axe – della morte...
 
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