Illegittimo il diniego della protezione internazionale basato esclusivamente sulla non credibilità del racconto del richiedente. Nota a sentenza.

Antonio Cormaci


 
L’ordinanza n. 786 emessa dalla Sezione I della Corte di cassazione il 15 gennaio 2019 risulta di estremo interesse poiché conferma un indirizzo che la Suprema corte ha avuto modo di riprendere a più riprese e che riguarda il c.d. vizio motivazionale. Invero è illegittimo il rigetto della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale avanzata dal cittadino straniero che si basi esclusivamente sulla non credibilità del racconto del richiedente. Al richiedente non è richiesto di rappresentare le ragioni sociologiche e storico-politiche delle persecuzioni rappresentate al Tribunale adito e su cui si basano le motivazioni del ricorso. Come meglio vedremo, la Corte non ha ritenuto logico e coerente il diniego della protezione basata su una presunta incompletezza del racconto che motiva la stessa. 1. Il fatto e i motivi di ricorso. Prima di cogliere gli aspetti più salienti della pronuncia in esame, risulta utile ripercorrere, seppur brevemente, gli aspetti fattuali...
 
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