Indennità di maternità e paternità nei casi di adozione o affidamento preadottivo per i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 335/1995: condizioni e modalità di fruizione a seguito delle modifiche introdotte dal decreto ministeriale 24 febbraio 2016. Istruzioni operative e contabili.

INPS
Circolare numero 66 del 20 aprile 2018 


 
SOMMARIO: Il decreto ministeriale 24 febbraio 2016 ha modificato l’articolo 2 del decreto ministeriale 4 aprile 2002 prevedendo che, a decorrere dal 20 aprile 2016, i lavoratori iscritti alla Gestione separata, genitori adottivi o affidatari, possono fruire dell’indennità di maternità, pari a 5 mesi, a prescindere dall’età del minore al momento dell’adozione o dell’affidamento preadottivo. Inoltre, nei casi di adozione o affidamento preadottivo internazionale, i predetti lavoratori possono utilizzare il periodo indennizzabile anche per i periodi di permanenza all’estero certificati dall’Ente autorizzato a curare la procedura di adozione INDICE Premessa1. Adozione o affidamento preadottivo nazionale2. Adozione o affidamento preadottivo internazionale3. Indennità di paternità in caso di adozione e affidamento preadottivo4. Modalità di pagamento4.1 Pagamento dell’indennità di maternità per periodi da 0 a tre mesi per i casi di adozione e affidamento...
 
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