Richiesta chiarimenti art. 26, comma 5, d.lgs. n. 25/2008, come modificato dalla legge n. 47/2017.

Ministero dell’interno
Commissione nazionale per il diritto di asilo
Parere n. prot. 6425 del 21 agosto 2017


 
Si fa riferimento al quesito, pervenuto via PEC in data 13/07/2017, con il quale si chiede il parere di questa Commissione in merito ai poteri del responsabile della struttura di accoglienza in relazione al procedimento di protezione internazionale del minore non accompagnato, laddove il tutore non sia stato ancora nominato. In particolare, si chiede se al responsabile della struttura sia consentito solamente confermare la domanda di protezione internazionale ovvero, in senso più ampio, svolgere tutte le funzioni del tutore nell’ulteriore corso del procedimento di protezione, come- ad esempio - presenziare al colloquio in commissione. Al riguardo si rappresenta che l’art. 26, comma 5, D.lgs. n. 25/2008, come modificato dalla Legge n. 47/2017 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati) stabilisce che “Quando la domanda di protezione internazionale è presentata da un minore non accompagnato, l’autorità che la riceve sospende...
 
(…)
 
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