Sulla possibilità di chiedere alla Corte d’appello la sospensione dell’efficacia esecutiva del diniego del riconoscimento della protezione internazionale.

Roberta Serafina Bonini
Nota all’ordinanza 8 luglio 2016 della Corte d’appello di Torino


 
La Corte d’appello di Torino con l’ordinanza dell’8 luglio 2016 pubblicata nel n. 272 del 1 settembre di questa Rivista si pronuncia sul procedimento giurisdizionale relativo alla domanda di protezione internazionale in grado d’appello. Secondo il IV comma dell’art. 19 del decreto legislativo n. 150 del 2011 la proposizione del ricorso in primo grado sospende l’efficacia del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi previste dalle lettere a) e d), essendo in tali ipotesi tuttavia riconosciuta alla parte la facoltà di richiedere un provvedimento di sospensione ex art. 5 dello stesso decreto. Nulla invece viene stabilito per quanto riguarda il grado d’appello. Proprio il silenzio del legislatore ha portato la Corte d’appello di Torino a ritenere l’art. 19 “univocamente” riferibile ai soli giudizi di primo grado, dovendosi, al contrario, applicare ai giudizi di secondo grado l’art. 702 quater c.p.c. che non prevede la possibilità di chiedere la...
 
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