Governo: disegno di legge “Disposizioni in materia di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e modifiche al codice di procedura penale”.

Approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 12 ottobre 2006
 
Articolo 1 (Modifiche all’articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e integrazioni) 1. All’articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona."; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige,...
 
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