Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati Ue, fatta a Bruxelles il 29.5.2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l’estero.

Legge 21 luglio 2016, n. 149 
Pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 181 del 4 agosto 2016

Vigente al: 5 agosto 2016


 
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:   Art. 1 Ratifica della Convenzione 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, di seguito denominata «Convenzione».   Art. 2 Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 27 della Convenzione stessa.   Art. 3 Delega al Governo per l'attuazione della Convenzione 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la compiuta attuazione della Convenzione, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) previsione di norme volte a migliorare la cooperazione...
 
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