Chiarimenti istruttori per la gestione delle domande di assegno di natalità presentate da cittadini extracomunitari. Istruzioni per la gestione delle domande sospese per carenza del titolo idoneo.

Inps
Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito
Messaggio n. 1110 del 10 marzo 2016

 
1. Premessa Con la circolare n. 93 dell’8/05/2015 sono state impartite le prime indicazioni sull’assegno di natalità di cui all’articolo 1, commi da 125 a 129 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nel rimandare alla circolare citata, si rammenta che tale beneficio, di carattere sperimentale, è previsto per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017 e consiste in un assegno annuo di importo pari a 960 euro, da corrispondere mensilmente fino al terzo anno di vita del bambino, oppure fino al terzo anno dall’ingresso in famiglia del figlio adottato, a decorrere dal mese di nascita o di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione. La misura spetta dal mese di ingresso in famiglia anche in caso di affidamento preadottivo del minore disposto dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, ai sensi dell’art. 2 co. 6 della legge 184/1983. Le norme istitutive hanno riconosciuto l’assegno a vantaggio dei nuclei...
 
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