Esercizio attività commerciale da parte di cittadino extracomunitario.

Ministero dello sviluppo economico
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Divisione VI – Servizi e professioni
Parere n. prot. 175547 dell’8 ottobre 2014

 
Con messaggio di posta elettronica del 1° ottobre scorso, codesto Sportello ha sottoposto a questo Ufficio la questione inerente la necessità, per un cittadino extracomunitario che intenda avviare una attività commerciale, del possesso di una residenza anagrafica in Italia. Si rappresenta in merito quanto segue. Come noto, ai sensi del primo comma dell’articolo 2196 del codice civile l’imprenditore esercente un’attività commerciale deve, entro trenta giorni dall’avvio dell’impresa, chiedere l’iscrizione all’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede. Le indicazioni che devono essere ricomprese nella domanda di iscrizione di un imprenditore individuale sono stabilite dal secondo comma dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante «Regolamento di attuazione dell’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro...
 
(…)
 
Segue nello spazio riservato agli abbonati
 
 
Contenuto completo visibile previo abbonamento
Se sei già abbonato a Immigrazione.it accedi al portale con le tue credenziali per proseguire.