Modalità di attuazione da parte dell’Unione della clausola di solidarietà.

Decisione del Consiglio del 24 giugno 2014
Pubblicata in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 1.7.2014 L 192/53

 
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 222, paragrafo 3, prima frase, vista la proposta congiunta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) La presente decisione riguarda l'attuazione da parte dell'Unione dell'articolo 222 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) («clausola di solidarietà»). Essa non riguarda l'attuazione da parte degli Stati membri della clausola di solidarietà a norma dell'articolo 222, paragrafo 2, TFUE. Conformemente alla dichiarazione (n. 37) relativa all'articolo 222 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, uno Stato membro può scegliere i mezzi più appropriati per assolvere ai suoi obblighi di solidarietà nei confronti di un altro Stato membro. (2) A norma dell'articolo 222, paragrafo 1 TFUE, l'Unione e gli Stati membri agiscono congiuntamente in...
 
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