Procedure di emersione dal lavoro irregolare prestato da cittadini stranieri nell'attività di assistenza e di sostegno alle famiglie. Motivi ostativi previsti all'art. l ter, comma 13, della legge 3 agosto 2009 n. 102.

Circolare del Ministero dell’interno - Dipartimento di pubblica sicurezza del 17 marzo 2010 n. 1843.

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Sull'argomento si veda l'ordinanza del Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria) n. 912 del 25 febbraio 2011, Pres. De Lise, Rel. Branca. M.A., I.S.C. – Ministero dell’interno, Prefettura di Ravenna e, da ultimo, la sentenza della Corte costituzionale n. 172 del 2 luglio 2012 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1-ter, co. 13, lett. c), del d.l. 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), introdotto dalla legge di conv. 3 agosto 2009, n. 102, nella parte in cui fa derivare automaticamente il rigetto della istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla pronuncia nei suoi confronti di una sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall’art. 381 del c.p.p., senza prevedere che la pubblica amministrazione provveda ad accertare che il medesimo rappresenti una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
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È stato segnalato l'insorgere di dubbi interpretativi riguardo l'inquadramento della condanna inflitta per il reato di cui all’art. 14. comma 5 ter, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche ed integrazioni, violazione dell'ordine di allontanamento del Questore, tra i reati ostativi alla fruizione della procedura di emersione, prevista dalla legge 3 agosto 2009 n. 102. Si premette che, ai sensi dell’art. 1 ter comma 13 lettera c), della suddetta legge, costituisce motivo ostativo la condanna, anche con sentenza non definitiva, compresa quella di cui all’art. 444 c.p.p., per uno dei reati previsti dall'art. 380 e 381 del c.p.p., per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto in flagranza di reato. Tra essi, rientra nell'ambito dell’art. 381 c.p.p. la prima figura di reato prevista dal citato art. 14, comma 5 ter che punisce, con la reclusione da uno a quattro anni, lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente...
 
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