Modifiche del governo italiano alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/86/CE contrarie allo spirito della direttiva.

Interrogazione scritta di Maria Grazia Pagano (PSE) alla Commissione del 25 luglio 2008 e risposta dell’11 settembre 2008.
E-4287/08

 
Vista la direttiva 2003/86/CE (1) del Consiglio sul diritto al ricongiungimento familiare, che stabilisce - tra le altre cose - che le misure adottate in materia devono essere conformi all'obbligo di protezione della famiglia e di rispetto della vita familiare (considerando 2), che le misure attuate dagli Stati membri debbano essere efficaci e gestibili rispetto al normale carico di lavoro delle loro amministrazioni nonché trasparenti ed eque (considerando 13) e che riafferma il principio dell'equo trattamento dei cittadini dei Paesi terzi rispetto ai cittadini comunitari (considerando 3); visti, inoltre, gli articoli 4 e 5 della suddetta direttiva, che autorizzano il ricongiungimento dei figli, anche adottivi (art. 4, comma 1, lettere b, c, d), ed elencano alcune misure da adottare per ottenere la prova del vincolo di parentela, menzionando colloqui con il soggiornante o i familiari, una precedente coabitazione, la registrazione formale della relazione ed altri elementi di prova...
 
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