Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare.

Legge Regionale della Regione Lazio del 18 Settembre 2007, n. 16
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 29 settembre 2007, n. 27

 
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 (Principi) 1. La Regione, in conformità all’articolo 4, comma primo, della Costituzione ed in attuazione dell’articolo 6, comma 5, dello Statuto, riconosce la funzione sociale del lavoro regolare e sicuro, quale fondamentale presupposto per ridurre i fenomeni di esclusione sociale e per assicurare all’individuo un più agevole raggiungimento dei propri obiettivi di vita e della propria personalità. 2. La Regione favorisce e promuove la qualità del lavoro e, nel mercato del lavoro, assicura la più ampia tutela e protezione dei lavoratori attraverso la rimozione di ogni ostacolo di ordine sociale ed economico e delle differenze che impediscono e limitano l’esercizio dei diritti individuali e collettivi, ai sensi dell’articolo 3, comma secondo, della Costituzione. Art. 2 (Finalità e obiettivi) 1. La presente legge, in attuazione dei principi di cui all’articolo 1, nell’ambito delle politiche attive per...
 
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