Decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, coordinato con la legge di conversione 30 dicembre 2022, n. 199 recante «Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari …

Testo del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 255 del 31 ottobre 2022), coordinato con la legge di conversione 30 dicembre 2022, n. 199 recante «Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di termini di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e di disposizioni relative a controversie della giustizia sportiva, nonché di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2, di attuazione del Piano nazionale contro una pandemia influenzale e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali».

(GU serie generale, n. 304, 30 dicembre 2022)


 
(Nota: si riporta parte dell’articolo 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta, come modificato dal dl. 162 e legge di conversione) Art. 4-bis Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosià sociale dei condannati per taluni delitti 1. L’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell’articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste...
 
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