Decreto del Direttore generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.

5 settembre 2022


 
VISTO l’articolo 29, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che prevede che i datori di lavoro esercenti attività edile sono tenuti al versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale sull’imponibile determinato dalle ore previste dai contratti collettivi nazionali, con esclusione delle assenze indicate dallo stesso comma 1; VISTO il comma 2 del predetto articolo 29, come modificato dall’art. 1, comma 1126, lett. m), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che stabilisce che sull’ammontare di dette contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all’Istituto nazionale della previdenza sociale per gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali, si applica fino al 31 dicembre 1996 una riduzione del 9,50 per cento; VISTO il comma 5 del predetto articolo 29, come sostituito dall’articolo 1, comma 51, della legge 24 dicembre 2007, n....
 
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