Regione Liguria: Disciplina dell’Ufficio del Garante regionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Legge Regionale n. 9 del 16 Marzo 2007
Bollettino ufficiale regionale n. 7 del 28 Marzo 2007

 
Art. 1. (Finalità) 1. La presente legge definisce le funzioni, le azioni e le modalità operative dell’Ufficio del Garante regionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, di seguito denominato Garante, istituito dall’articolo 33 della legge regionale 24 maggio 2006 n. 12 (promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari). 2. Al Garante è affidata la difesa e la verifica dell’attuazione dei diritti dei minori attraverso azioni positive mirate alla promozione del diritto alla vita, alla famiglia, all’istruzione, all’assistenza sociosanitaria, alla sopravvivenza e alla partecipazione alle decisioni che li riguardano, tenendo conto del loro superiore interesse. 3. L’azione del Garante viene esercitata nell’ambito dei principi della normativa nazionale e regionale in materia, nonché dei seguenti atti internazionali: a) Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia firmata a New York il 20...
 
(…)
 
Segue nello spazio riservato agli abbonati
 
 
Contenuto completo visibile previo abbonamento
Se sei già abbonato a Immigrazione.it accedi al portale con le tue credenziali per proseguire.