Protezione internazionale: non fondate le censure alla disciplina della procura speciale per il ricorso in cassazione.

Corte costituzionale
Ufficio stampa, comunicato del 2 dicembre 2021


 

La Corte costituzionale ha esaminato oggi in camera di consiglio le questioni, sollevate dalla Terza sezione civile della Corte di cassazione, sulla legittimità costituzionale della norma (articolo 35-bis, comma tredicesimo, sesto periodo, del d.lgs. n. 25/2008) che prevede, nei giudizi per il riconoscimento della protezione internazionale, l’onere del difensore di certificare la data di rilascio in suo favore della procura speciale a ricorrere per Cassazione. Onere che – secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione – è previsto a pena di inammissibilità del ricorso. Questa disciplina speciale è stata censurata, in particolare, sotto il profilo del difetto di ragionevolezza e per il suo carattere asseritamente discriminatorio.

Nel caso concreto, il difensore aveva autenticato la procura senza però certificare la data del suo rilascio.

In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa fa sapere che la Corte costituzionale ha ritenuto non fondate le questioni, considerata l’ampia discrezionalità del legislatore in materia processuale, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte adottate.