La grave condizione patologica dello straniero e l’impossibilità di accedere a cure adeguate nel Paese d’origine giustifica il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5, co. 6, TUI.

Massimo Cipolla e Marcello Montagnana
Nota al decreto del 19 giugno 2020 del Tribunale di Bologna
1 settembre 2020


 
Con il decreto del Tribunale ordinario di Bologna (sezione specializzata in materia di immigrazione) il Giudice collegiale riconosce al ricorrente, cittadino ivoriano, il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, nella nuova denominazione ‘per casi speciali’, rilevando la sua grave situazione di salute, ampliamente provata nel corso del giudizio, mediante documentazione medica depositata finanche in sede di audizione davanti la competente Commissione territoriale. Segnatamente, il richiedente, che svolgeva l’attività di autista agli albori della guerra civile che ha imperversato nel Paese, si trovava, a propria insaputa, a trasportare dei bagagli contenenti armi e munizioni. Fermato da un gruppo di ribelli, il Ricorrente veniva arrestato dai medesimi, quindi tradotto in una caserma fino a quando riusciva a fuggire e a rifugiarsi in Burkina Faso, salvo poi proseguire l’iter migratorio e raggiungere il nostro Paese. Al suo sbarco in Italia il...
 
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