L’ingresso del genitore per ricongiungimento al figlio minore.

Paolo Morozzo della Rocca
15 aprile 2020


 
L’impianto originario della norma L’Italia ha previsto sin dal 1998 la possibilità del ricongiungimento – cosiddetto a rovescio – tra figli e genitori entrambi stranieri.La causa prima di tale previsione, ad oggi contenuta all’art. 29, co. 3, TUI, è senza dubbio costituita dalla pronuncia della Consulta n. 203 del 26 giugno 1997, che ritenne illegittima la mancata previsione nella disciplina all’epoca vigente del diritto del genitore straniero di ricongiungersi – “sempreché possa godere di normali condizioni di vita” – col figlio minorenne già legalmente residente “e convivente in Italia con l’altro genitore, ancorché non unito al primo in matrimonio”.Adeguandosi all’arresto del Giudice costituzionale, nel 1998 il legislatore introdusse all’art. 29, c. 6, TUI la previsione dell’ingresso “per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un anno dall’ingresso in Italia, il...
 
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