Attuazione delle procedure accelerate – Art. 28 bis del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25.

Ministero dell’interno
Dipartimento della publica sicurezza - Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere
Circolare prot. n. 138656 del 18 ottobre 2019


 
Con decreto ministeriale del 5 agosto 2019, pubblicato sulla GU n. 210 del 7 settembre us, in attuazione dell’art. 28 bis, commi 1, 1 ter e 1 quater, del d.lgs. n. 25/2008, sono state individuate quali zone di frontiera e di transito le seguenti province: Trieste, Gorizia, Crotone, Cosenza, Matera, Taranto, Lecce, Brindisi, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, Catania, Messina, Trapani, Agrigento, città metropolitana di Cagliari-Sud Sardegna. In merito, il Dipartimento delle libertà civili e l’immigrazione, d’intesa con questa Direzione centrale, ha diramato la circolare n. 8560 del 16 ottobre us, con cui ha individuato le direttive generali per dare esecuzione alle procedure accelerate nelle aree suindicate. Alla luce della citata normativa, la procedura accelerata può essere applicata a coloro che presentano domanda di protezione internazionale direttamente alla frontiera o nelle zone di transito individuate dal decreto del Ministro dell’interno, dopo essere stati fermati per...
 
(…)
 
Segue nello spazio riservato agli abbonati
 
 
Contenuto completo visibile previo abbonamento
Se sei già abbonato a Immigrazione.it accedi al portale con le tue credenziali per proseguire.