Sul diritto dello straniero a presentare la domanda reiterata di protezione internazionale. Nota all’ordinanza del Tribunale di Venezia del 23 maggio 2019 nel procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c.

Massimo Cipolla
avvocato in Ferrara
e
Marcello Montagnana
praticante avvocato presso lo studio legale Massimo Cipolla


 
Il richiedente asilo ha diritto di vedere formalizzata la sua domanda di protezione internazionale c.d. reiterata da parte della Questura, che ha l’obbligo di riceverla senza disporre di discrezionalità, essendo le Commissioni territoriali gli unici organi deputati a valutare il merito degli elementi nuovi allegati. Il caso e i motivi di ricorso al tribunale La vicenda giudiziaria da cui scaturiva l’ordinanza in commento riguardava un richiedente asilo, cittadino nigeriano, intenzionato a reiterare la propria domanda di protezione internazionale come previsto ex art. 29, d.lgs. 25/2008. Del pari di una prima domanda di protezione, la c.d. reiterata deve essere presentata dal cittadino non comunitario già presente sul territorio italiano presso l’ufficio della questura competente in base al suo luogo di dimora (cfr. artt. 6, co. 1, e 26, co. 1, del d.lgs. 25/2008). La Questura, ricevuta tale manifestazione di volontà, è chiamata a fissare un appuntamento con il richiedente...
 
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