Decisione relativa alla definizione, a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei requisiti del servizio di account sicuro che permette ai richiedenti di fornire informazioni o documenti aggiuntivi. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Commissione europea
Decisione delegata (UE) 2019/971 del 26 febbraio 2019

(GUUE serie L 156 del 13 giugno 2019)


 
LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) 2018/1240 ha istituito il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di possedere il visto al momento dell'attraversamento delle frontiere esterne. Ha stabilito le condizioni e le procedure in base alle quali è rilasciata o rifiutata l'autorizzazione ai viaggi. (2) In caso di trattamento manuale della domanda ETIAS l'unità nazionale ETIAS può chiedere al richiedente di fornire informazioni o documenti aggiuntivi. È opportuno stabilire nella...
 
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