Assegno di natalità di cui all’articolo 23-quater, rubricato “Disposizioni per la promozione delle politiche per la famiglia”, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

INPS
Circolare 7 giugno 2019, n. 85


 
SOMMARIO:                 L’articolo 23-quater, rubricato “Disposizioni per la promozione delle politiche per la famiglia“, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha previsto che l’assegno di natalità introdotto dall’articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, c.d. bonus bebè, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione. In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, l’importo dell’assegno è aumentato del 20%. INDICE:     Quadro normativo di riferimento. Principi generali Ambito di applicazione del decreto-legge n....
 
(…)
 
Segue nello spazio riservato agli abbonati
 
 
Contenuto completo visibile previo abbonamento
Se sei già abbonato a Immigrazione.it accedi al portale con le tue credenziali per proseguire.