Protocollo in materia di richiedenti asilo e protezione internazionale tra il Tribunale e l’Ordine degli avvocati di Venezia.

Venezia, 6 marzo 2018


 

PROTOCOLLO SEZIONE IMMIGRAZIONE

TRIBUNALE DI VENEZIA

Il giorno 6 marzo 2018 tra il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Venezia avv. Paolo Maria Chersevani e il Presidente del Tribunale di Venezia dr.ssa Manuela Farini, si conviene quanto segue.

Valutata la necessità di una prassi comune sulla questione dei richiedenti asilo e protezione internazionale al fine di rendere omogeneo il trattamento di fattispecie e problematiche similari,

sottoscrivono il seguente:

1. Si conviene in materia di protezione internazionale, richiamato il protocollo nazionale CSCNF di data 7.7.2017, la liquidazione a favore dell'avvocato che esercita in regime di patrocinio a spese dello stato i seguenti compensi minimi, salva la possibilità di aumenti per fattispecie di particolare complessità: € 800,00 (oltre 15% spese forfetarie, cpa e iva se dovuta) in caso di accoglimento del ricorso ed € 600,00 (oltre 15% spese forfetarie, cpa e iva se dovuta) per il caso di rigetto, impregiudicata la revoca del patrocinio da parte del Tribunale in caso di ricorsi manifestamente infondati o inammissibili.

2. Si conviene che vengano create delle apposite e separate liste di Avvocati volontari per gli incarichi giudiziari, corredate di curricula vitae aggiornati. Ai nominativi ivi inseriti verrà garantita ampia turnazione in caso di positivo adempimento dei pregressi incarichi, tenendo comunque conto delle diverse professionalità e verificata la disponibilità ad assumere tutti gli incarichi assegnati.

3. Gli avvocati avranno cura di ritirare il proprio fascicolo di parte entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento conclusivo.

4. Viene previsto il seguente schema-tipo di ricorso, contenente i seguenti elementi:

Intestazione del ricorso:
- generalità ricorrente, con indicazione specifica della nazionalità,
- il luogo di effettiva dimora (non è sufficiente l'elezione di domicilio), precisando se il ricorrente è ospite di una struttura di accoglienza governativa o del sistema di protezione, essendo la circostanza rilevante ai fini della competenza territoriale;
- estremi del provvedimento impugnato e data di notifica;
- indicazione dell'Autorità che ha emesso il provvedimento;
- indicazione relativa alla delibera di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato (SI/NO);
- in caso di richiesta di sospensione, specificare la sussistenza di una ragioni previste dall'art. 35 bis d.lgs. 25/2008, come mod. con d.l. n. 13/2017, conv. con L. n. 46/2017, per le quali non è operante la sospensione ex lege (ovvero: ricorso proposto: a) da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale; c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma l, lettera b-bis); d) avverso il provvedimento adottato nel confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera c);

Contenuto del ricorso:
- indicazione della motivazione del provvedimento di rigetto della Commissione Territoriale;
- specifica indicazione dei motivi del ricorso;
- indicazione delle conclusioni, con specificazione della forma di protezione richiesta;
- indicazione delle fonti consultate;
- elenco dei documenti con numerazione nel formato a doppia cifra (01, 02, 03… 09) e sintetica descrizione del contenuto come previsto dal protocollo distrettuale per il PCT;

Documenti:
- i documenti vanno allegati con numerazione nel formato a doppia cifra (01, 02, 03… 09) e sintetica descrizione del contenuto (es. 01: relata di notifica etc.) come previsto dal protocollo distrettuale per il PCT;
- i documenti allegati devono essere tradotti in italiano.
- va allegata copia leggibile del provvedimento di rigetto della Commissione e della relata di notifica;

Procura: devono essere indicati data e luogo di rilascio.

5. Gli avvocati ed i loro assistiti avranno cura di osservare gli orari di convocazione previsti per l'udienza; un ritardo superiore ai dieci minuti comporterà la corrispondente contrazione dei tempi dell'audizione. Stante la natura urgente dei procedimenti, non verranno concessi rinvii se non per grave e comprovato impedimento del ricorrente all'udienza fissata per l'audizione e in caso di mancata comparizione ingiustificata del ricorrente la causa sarà rimessa al Collegio per la decisione.

6. L'audizione del ricorrente verrà condotta esclusivamente dal Giudice o dal GOT delegato, senza l'intervento del difensore.

7. I difensori, ove siano a conoscenza di malattie infettive del ricorrente (ad es. TBC), sono tenuti a comunicare la circostanza al Giudice prima dell'udienza e a richiedere al ricorrente la produzione di certificazione che attesti l'assenza di pericolo di contagio.

Venezia, 6 marzo 2018


Il Presidente del Tribunale di Venezia
Dr.ssa Manuela Farini

Il Presidente dell'Ordine degli avvocati di Venezia
Avv. Paolo Maria Chersevani