Autorizzazione all'ingresso in ItaIia, ai sensi dell'art. 17 d. lgs. 286/98 e succ. mod. (diritto di difesa). Paesi i cui cittadini sono esentati dall'obbligo di visto per soggiorni di breve periodo di cui all'Allegato II del regolamento CE n. 539/2001 e succ. mod. ed integrazioni.

Risposta a chiarimenti del Ministero dell’interno, Dip. PS, Direzione centrale immigrazione del 22 novembre 2017, n. 36450


 
In riferimento alla nota in epigrafe indicata, con la quale codesto Ufficio ha richiesto chiarimenti in merito alla necessità del visto, quale presupposto per consentire l'ingresso sul territorio nazionale ai cittadini inammissibili in Schengen e autorizzati ex art. 17 del D.Lgs. n. 286/1998 (T.U.I.), si rappresenta che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, interessato al riguardo, ha riferito che lo straniero, anche in caso di cittadinanza esente da visto breve, per rientrare in Italia necessita di VTL, a responsabilità di Sede per invito, come esplicitato nella circolare n. 112014 del citato Ministero, di cui si riporta un estratto: "CASI PARTICOLARI (...) Ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Lgs. 28611998 lo straniero che sia parte offesa, ovvero sottoposto a procedimento penale (non civile), è autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al...
 
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