Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati (Pechino 4 luglio 2005).

Legge 4 aprile 2016, n. 54
pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 97 del 27 aprile 2016

(entrata in vigore 1 agosto 2016)


 
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAPROMULGAla seguente legge: Art. 1Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati, firmato a Pechino il 4 luglio 2005. Art. 2Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordostesso. Art. 3Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in euro 2.180 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del...
 
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