Introduzione del delitto di tortura nell’ordinamento italiano. (Mod. art. 19 TUI)

Legge 14 luglio 2017, n. 110

(Gazzetta ufficiale, serie generale n. 166 del 18 luglio 2017)


 
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAPROMULGAla seguente legge: Art. 1.Introduzione degli articoli 613 -bis e 613 -ter del codice penale, concernenti i reati di tortura e di istigazione del pubblico ufficiale alla tortura 1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l’articolo 613 sono aggiunti i seguenti:«Art. 613 -bis (Tortura). — Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.Se i fatti di cui al primo comma...
 
(…)
 
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