Decisione relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea e il Principato del Liechtenstein in merito a disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020.

Decisione (UE) 2017/47 del Consiglio
8 novembre 2016


 
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, e l'articolo 218, paragrafo 5, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) stabilisce che i paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen partecipino allo strumento a norma del regolamento stesso e che debbano essere conclusi accordi contenenti le disposizioni relative al contributo finanziario di tali paesi e le disposizioni complementari necessarie in relazione a detta partecipazione, in particolare disposizioni che tutelino gli interessi finanziari dell'Unione e il potere di controllo della Corte dei conti. (2) Il 14 luglio 2014 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Islanda, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein...
 
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