Governo. Disegno di legge di bilancio 2017 (art. 23, introduzione nel TUI dell’Articolo 26-bis - Ingresso e soggiorno per investimento per investitori; Visto per investitori; Regime speciale per lavoratori impatriati).

15 ottobre 2016


 
Art. 23 (Misure di attrazione degli investimenti)   1. Nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l’articolo 26 è inserito il seguente: “Articolo 26-bis - (Ingresso e soggiorno per investimento per investitori) 1. L’ingresso e il soggiorno per periodi superiori a tre mesi sono consentiti, al di fuori delle quote di cui all’articolo 3, comma 4, agli stranieri che intendono effettuare: a) un investimento di almeno euro 2.000.000 in titoli emessi dal governo italiano e che vengano mantenuti per almeno 2 anni; b) un investimento di almeno euro 1.000.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto anche esso per almeno 2 anni; c) una donazione a carattere filantropico di almeno euro 1.000.000 a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nei settori della cultura, istruzione,...
 
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