Decisione che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio della Svezia, ex artt. 9, dec. (UE) 2015/1523 e 9, dec. (UE) 2015/1601 che istituiscono misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia.

Decisione (UE) 2016/946 del 9 giugno 2016
Pubblicata in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 15 giugno 2016 L 157/23


 
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione europea, visto il parere del Parlamento europeo (1), considerando quanto segue: (1) Conformemente all'articolo 78, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro o degli Stati membri interessati. (2) Conformemente all'articolo 80 TFUE, le politiche dell'Unione relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione e la loro attuazione devono essere governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra Stati membri, e gli atti dell'Unione adottati in...
 
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