Attività di rilievo internazionale delle Regioni e degli Enti locali.

Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali
Circolare del 27 novembre 2015
Pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2016

 
La legge 5 giugno 2003, n. 131 (Legge «La Loggia»), stabilisce all'articolo 6, comma 2, che «le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza, possono concludere, con enti territoriali interni ad altro Stato, intese dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale nonché a realizzare attività di mero rilievo internazionale, dandone comunicazione prima della firma alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali ed al Ministero degli Affari Esteri, ai fini di eventuali osservazioni di questi ultimi e dei Ministeri competenti, da far pervenire a cura del Dipartimento, entro i successivi trenta giorni». Altresì, il comma 7 dello stesso articolo 6 della legge predetta prevede che «i Comuni, le Province e le Città Metropolitane continuano a svolgere attività di mero rilievo internazionale nelle materie loro attribuite, secondo...
 
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