Interpretazione degli articoli 76 e 79, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72 relativi al cumulo dei diritti a prestazioni e assegni familiari.

Decisione n. 207 del 7 aprile 2006 concernente l’interpretazione degli articoli 76 e 79, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72 relativi al cumulo dei diritti a prestazioni e assegni familiari.
Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti
(Testo rilevante ai fini del SEE e per l'accordo UE/Svizzera)
(2006/442/CE)
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 175/83 del 29 giugno 2006

 
LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI, visto l’articolo 81(a) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (1), a norma del quale essa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa derivante dal regolamento (CEE) n. 1408/71 e dai successivi regolamenti, visti gli articoli 76 e 79, paragrafo 3, del suddetto regolamento e l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio (2), considerando quanto segue: (1) È fondamentale conoscere l’ambito in cui rientrano prestazioni o assegni familiari versati «a motivo dell’esercizio di un’attività professionale» oppure «in conseguenza dell’esercizio di un’attività professionale o commerciale» come citato...
 
(…)
 
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