Senato: approvata la trasformazione in illecito amministrativo dell’art. 10 bis TUI.

Seguito della discussione e approvazione, con modifiche, del ddl n. 925: Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio.


Nota
L'articolo 2, approvato nel testo emendato, prevede una delega per una riforma generale della disciplina sanzionatoria che tenda a trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, con un elenco di eccezioni per materie la cui preminenza sconsiglia la depenalizzazione. E' stato approvato, con il voto contrario delle opposizioni, l'emendamento 2.800 del Governo, secondo cui l'abrogazione del reato di immigrazione clandestina implica la trasformazione in illecito amministrativo ed è conservato rilievo penale alle condotte di violazione dei provvedimenti amministrativi. Il Sottosegretario per la giustizia Ferri ha presentato l'emendamento in corso di seduta, dichiarando di accogliere i rilievi avanzati nella seduta precedente dal Presidente della Commissione giustizia, senatore Palma (FI-PdL), il quale aveva segnalato la necessità di coordinare la depenalizzazione del reato di immigrazione clandestina con le norme sull'espulsione. Sono stati approvati inoltre gli emendamenti del relatore 2.202, 2.214 (testo 2), sul versamento delle ritenute previdenziali, e 2.500, nonché l'emendamento 2.231 (testo 2) del senatore Lumia (PD) e altri. Molto accesa la discussione sull'emendamento della Lega Nord 2.206, che è stato poi respinto, volto a escludere l'immigrazione dalle materie in cui è prevista la trasformazione dei reati in illeciti amministrativi. A favore dell'emendamento hanno votato LN-Aut e FI-PdL; si sono astenuti NCD e PI; hanno votato contro PD, M5S e Misto-Sel. Respinto anche l'emendamento 2.215 del senatore Cioffi (M5S) e altri sulla depenalizzazione dell'uso personale di droghe leggere.
Il provvedimento torna alla Camera

 
Testo dell’art. 2 approvato dal Senato Art. 2. (Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro i termini e con le procedure di cui ai commi 4 e 5, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati e per la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili, in ordine alle fattispecie e secondo i princìpi e criteri direttivi specificati nei commi 2 e 3. 2. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle fattispecie di cui al presente comma è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, ad eccezione delle seguenti materie: 1) edilizia e urbanistica; 2) ambiente, territorio e paesaggio; 3) alimenti e bevande; 4) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 5) sicurezza pubblica; 6) giochi d'azzardo e scommesse; 7) armi ed esplosivi; 8)...
 
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