Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001.

Legge di autorizzazione alla ratifica 7 febbraio 2013, n. 14
Pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2013

 
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba d'Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001. Art. 2 Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 23, paragrafo 2, dell'Accordo stesso. Art. 3 Copertura finanziaria 1. All’onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 5.806 annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma...
 
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