Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale alla Confederazione Svizzera e agli Stati SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia). Disposizioni in materia di disoccupazione.

Applicazione del regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e del regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale, dal 1° aprile 2012, alla Confederazione Svizzera e dal 1° giugno 2012 agli Stati SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).Disposizioni in materia di disoccupazione.
Inps, Circolare n. 3 dell’8 gennaio 2013

 
SOMMARIO: Premessa 1. Ambito di applicazione territoriale del regolamento (CE) n. 883/2004: estensione alla Confederazione Svizzera e agli Stati SEE-1.1 Casi in cui continuano a essere applicati i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72. 2. Disposizioni in materia di disoccupazione- 2.1 Totalizzazione e calcolo delle prestazioni- 2.2 Disoccupati che si recano in un altro Stato membro (articolo 64 del regolamento (CE)n. 883/2004):pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Istituzione competente- 2.3 Erogazione delle prestazioni ai lavoratori frontalieri e ai lavoratori diversi dai frontalieri che risiedono in uno Stato membro diverso da quello competente (articolo 65 del regolamento (CE)n. 883/2004)- 2.4 Rimborso delle prestazioni di disoccupazione erogate in base all’articolo 65 del regolamento (CE)n. 883/2004. 3. Precisazioni in materia di tassi di cambio- Decisione H3 del 15 ottobre 2009 della Commissione Amministrativa per il coordinamento dei sistemi di...
 
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