Aggiornamento della notificazione della Lettonia a norma dell’art. 37, reg. (CE) n. 562/2006 (codice frontiere Schengen) - Possibilità di prevedere nella legislazione nazionale l’obbligo di possedere o di portare con sé documenti d’identità.

Aggiornamento della notificazione della Lettonia a norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)
Possibilità per uno Stato membro di prevedere nella legislazione nazionale l’obbligo di possedere o di portare con sé documenti d’identità, ai sensi dell’articolo 21, lettera c)
Pubblicata in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 13 luglio 2012 n. C 206/12

 
LETTONIA Modifica delle informazioni comunicate dalla Lettonia, pubblicate nella GU C 18 del 24.1.2008 Il 21 marzo 2012 sono entrate in vigore delle modifiche alla legge sulle frontiere di Stato della Repubblica di Lettonia. Ai sensi dell`articolo 20, comma 1, di tale legge, chiunque si trovi in una zona di frontiera (un’area larga almeno 30 km lungo la frontiera terrestre esterna) è tenuto ad avere con sé il documento (o i documenti) comprovanti la sua identità e il diritto alla presenza nella Repubblica di Lettonia, e a presentarli, su richiesta, al funzionario della Guardia nazionale di frontiera, Tale disposizione non si applica ai funzionari (o dipendenti) delle amministrazioni pubbliche centrali o locali che, nell’esercizio delle loro funzioni (o in veste ufficiale) esibiscono nella zona di frontiera un tesserino di servizio (o un certificato di lavoro) previsto dalla legislazione che disciplina le operazioni di tali autorità....
 
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