Impugnazione dei provvedimenti di respingimento alla frontiera, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 286/98 - Mancata comunicazione allo straniero dell’inizio di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge 241/90 e successive modificazioni.

Ministero dell’interno. Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere. Circolare del 25 giugno 2012, n. prot. 400/A/2012/11.10
 
Per quanto di interesse e per i profili di competenza, ai fini della predisposizione di motivate controdeduzioni relativamente ai ricorsi giurisdizionali avverso i provvedimenti di respingimento alla frontiera, si richiama l’attenzione sulle seguenti considerazioni, nel caso in cui venga eccepito il difetto di comunicazione dell’inizio di avvio del procedimento. I provvedimenti di respingimento,com’è noto, trovano ormai fondamento nell’art. 13 del novellato Codice frontiere Schengen —Regolamento (CE) n.562/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, il cui allegato V disciplina uniformi modalità procedurali. Peraltro, secondo la giurisprudenza formatasi in merito alla normativa nazionale (1),tali provvedimenti, per omogeneità contenutistica e funzionale, sono stati considerati una species appartenente al genus del provvedimento espulsivo prefettizio(2).Da ciò ne consegue, quindi, l’estensibilità, ai predetti provvedimenti,...
 
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