Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138
coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148

Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011

 
- Articoli estratti - Titolo I DISPOSIZIONI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA Art. 2 Disposizioni in materia di entrate 35 octies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un’imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all’estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» ed altri agenti in attività finanziaria. L’imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell’importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 3 euro. L’imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell’Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell’Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale. Titolo III MISURE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE Art. 11 Livelli di tutela essenziali per l’attivazione dei tirocini 1. I tirocini formativi...
 
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