Ripartizione della quota dell'otto per mille, per l'anno 2005.

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 gennaio 2006
Gazzetta ufficiale n. 54 del 6 marzo 2006

Parti estratte

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, il quale dispone che, a decorrere dall'anno finanziario 1990, una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, e' destinata, in parte, a scopi di interesse sociale e di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa Cattolica; Visto l'art. 48 della predetta legge n. 222 del 1985, in base al quale le quote di cui al citato art. 47, secondo comma, sono utilizzate dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione dei beni culturali; […] Considerato che, secondo l'art. 2, comma 1, del regolamento citato, sono ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille gli interventi...
 
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