Regione Marche - Riordino del sistema regionale delle politiche abitative.

Legge regionale n. 36 del 16 dicembre 2005
Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 114 del 19 dicembre 2005

Articoli estratti

 
ARTICOLO 14 (Alloggi per particolari categorie sociali) 1. La Regione può prevedere, per gli interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata, riserve di alloggi da destinare a particolari categorie sociali quali anziani, disabili, giovani coppie, sfrattati, immigrati, nuclei familiari monoparentali con figli a carico ed altre individuate dal piano regionale di cui all’articolo 5. 2. Nei comuni nel cui territorio sono stati attivati corsi di laurea sono concessi contributi per interventi di recupero di unità immobiliari pubbliche e private da destinare alla locazione a studenti universitari. Per le unità immobiliari appartenenti a privati la destinazione deve risultare da apposita convenzione con il Comune nella quale sia prevista la locazione dell’alloggio a studenti universitari per almeno dodici anni, al canone determinato ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 431/1998. 3. I privati beneficiari dei contributi devono locare l’immobile...
 
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